Un importante diritto delle persone che soffrono di celiachia è quello ad una informazione chiara sugli alimenti rispetto alla loro idoneità alla dieta senza glutine. Il Regolamento europeo 41 del 2009, sostituito dal 828 del 2014, oggi in vigore, ha stabilito le condizioni d’uso della dicitura “senza glutine” che garantisce al celiaco, sia sui prodotti confezionati che su quelli venduti sfusi, un contenuto massimo di 20 mg su kg di glutine. L’azienda che indica un suo prodotto alimentare come “senza glutine” deve garantire quindi sia l’assenza di ingredienti contenenti glutine, ma anche l’assenza del pericolo di contaminazione.
Il regolamento europeo 828/2014, inoltre, ha stabilito che la dicitura “senza glutine” può essere seguita dalle indicazioni “specificamente formulato per celiaci – persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci – persone intolleranti al glutine”.
La prima dicitura può essere usata solo per gli alimenti dove il glutine, tradizionalmente presente, viene ridotto o sostituito (pane, pasta, biscotti, ecc.). L’uso della dicitura è volontario, ma diventa obbligatorio per i prodotti inseriti nel Registro Nazionale degli alimenti senza glutine (RNA), erogabili al celiaco dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La dicitura “adatto ai celiaci – persone intolleranti al glutine” può, invece, essere utilizzata per qualsiasi alimento, sempre in abbinamento a “senza glutine”, purché sia garantita l’assenza di materie prime contenenti glutine e l’assenza di contaminazione. Unico divieto di utilizzo è su tutti quegli alimenti che non contengono mai glutine (es. l’acqua o i formaggi tradizionali), per cui l’indicazione risulterebbe superflua e potenzialmente ingannevole per il consumatore, che sarebbe indotto a credere che solo i prodotti con la dicitura fossero idonei, quando invece l’intera categoria è adatta ai celiaci.
La normativa sugli allegeni
I cereali contenenti glutine, come il frumento o l’orzo, sono considerati allergeni ai sensi della norma europea (Regolamento UE 1169 del 2011). Secondo questa norma (articolo 9), tutti gli operatori del settore alimentare sono tenuti a dichiarare la presenza nel prodotto finito di allergeni usati nella preparazione di un alimento e ancora presenti nel prodotto finito, sia che si tratti di un prodotto alimentare confezionato, sia che si tratti di un piatto servito al ristorante.
La dicitura “può contenere …”, invece, non è ancora stata normata dal legislatore europeo e al momento la sua assenza non offre le stesse garanzie fornite dall’uso del claim “senza glutine”.